Art. 15. Concessione ed erogazione del contributo in conto gestione 1. Il dirigente del servizio competente dispone, con propria determinazione, la concessione e l'erogazione ai soggetti gestori delle scuole del contributo in conto gestione ai medesimi spettante sulla base di quanto stabilito dagli articoli 12, 13 e 14. 2. La concessione del contributo spettante e' disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda ai sensi dell'Art. 11, assicurandone l'erogazione in tre rate nel corso dell'anno stesso, da corrispondere alle scadenze stabilite con la determinazione di concessione. 3. Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita', con determinazione del dirigente del servizio competente puo' essere concesso un acconto della somma spettante a titolo di contributo, in corso di assegnazione ai sensi del comma 1, in misura non superiore al 50 per cento dell'importo del contributo gia' assegnato alla stessa scuola per l'anno scolastico precedente. L'acconto e' erogato entro ottanta giorni dall'avvenuto inizio dell'attivita' didattica, in quote di importo non superiore a quello delle rate liquidate per l'anno scolastico precedente. 4. L'anticipo previsto dal comma 3 puo' essere assegnato, con la determinazione adottata ai sensi del comma 1, anche in sede di prima ammissione della scuola ai contributi in conto gestione; in tal caso l'acconto e' calcolato quale percentuale dell'importo che si ottiene moltiplicando il numero degli studenti iscritti alla scuola stessa nell'anno scolastico precedente a quello con riferimento al quale e' presentata la domanda di contributo, per l'importo della quota di contributo prevista per ogni iscritto a scuole di grado corrispondente, a norma dell'Art. 12, nell'ultima determinazione di assegnazione adottata ai sensi del comma 1.