Art. 15.
     Concessione ed erogazione del contributo in conto gestione
    1.  Il  dirigente  del  servizio  competente dispone, con propria
determinazione,  la  concessione  e  l'erogazione ai soggetti gestori
delle  scuole  del contributo in conto gestione ai medesimi spettante
sulla base di quanto stabilito dagli articoli 12, 13 e 14.
    2.  La  concessione  del  contributo  spettante  e'  disposta con
riferimento  all'anno  scolastico in corso alla data di presentazione
della  domanda  ai  sensi dell'Art. 11, assicurandone l'erogazione in
tre  rate  nel corso dell'anno stesso, da corrispondere alle scadenze
stabilite con la determinazione di concessione.
    3.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita' dell'attivita', con
determinazione  del  dirigente  del  servizio  competente puo' essere
concesso  un acconto della somma spettante a titolo di contributo, in
corso  di  assegnazione ai sensi del comma 1, in misura non superiore
al  50  per  cento  dell'importo  del  contributo gia' assegnato alla
stessa  scuola per l'anno scolastico precedente. L'acconto e' erogato
entro  ottanta  giorni dall'avvenuto inizio dell'attivita' didattica,
in  quote  di importo non superiore a quello delle rate liquidate per
l'anno scolastico precedente.
    4.  L'anticipo previsto dal comma 3 puo' essere assegnato, con la
determinazione  adottata ai sensi del comma 1, anche in sede di prima
ammissione  della scuola ai contributi in conto gestione; in tal caso
l'acconto  e' calcolato quale percentuale dell'importo che si ottiene
moltiplicando  il  numero  degli studenti iscritti alla scuola stessa
nell'anno  scolastico precedente a quello con riferimento al quale e'
presentata  la  domanda  di  contributo, per l'importo della quota di
contributo   prevista   per   ogni   iscritto   a   scuole  di  grado
corrispondente,  a  norma dell'Art. 12, nell'ultima determinazione di
assegnazione adottata ai sensi del comma 1.