Art. 16.
       Contributo per interventi a favore di studenti disabili
    1.  Con determinazione del dirigente del servizio competente puo'
essere  concesso  ai  soggetti  gestori  delle scuole in possesso dei
requisiti  richiesti  a  norma degli articoli 15 e 16-bis della legge
provinciale,   nonche'  dell'Art.  9  del  presente  regolamento,  un
contributo    per   l'attivazione   di   specifici   interventi   per
l'integrazione  scolastica degli studenti disabili, quali il sostegno
didattico  e  l'assistenza  organizzativa. La concessione e' disposta
con   riferimento   all'anno   scolastico   in  corso  alla  data  di
presentazione della domanda ai sensi del comma 2.
    2.  La  domanda  di  concessione del contributo per l'attivazione
degli  interventi a favore degli studenti disabili previsti dal comma
1   deve   essere   presentata  dal  soggetto  gestore  della  scuola
interessata  entro  il  31 ottobre  di ogni anno; alla domanda devono
essere  allegati  la  certificazione  redatta  ai  sensi  della legge
5 febbraio    1992.    n.   104   (Legge-quadro   per   l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate), il
preventivo  di  spesa per l'attuazione degli interventi programmati a
favore   degli  studenti  disabili  e  l'attestato  di  iscrizione  e
frequenza degli stessi.
    3.  Il  contributo  spettante  a norma del presente articolo alla
scuola   richiedente   e'   quantificato  con  la  determinazione  di
concessione  adottata  ai  sensi  del comma 1, sulla base della spesa
ammessa  a  preventivo,  assicurandone  l'erogazione  in due rate, da
corrispondere alle scadenze stabilite con la stessa determinazione.
    4.  La  rata  a  saldo del contributo e' erogata previo invio, da
parte  della scuola beneficiaria, del rendiconto di spesa vistato dal
collegio  dei  revisori dei conti, nel limite dell'importo concesso e
fino a concorrenza dell'onere di spesa effettivamente sostenuto.