Art. 16. Contributo per interventi a favore di studenti disabili 1. Con determinazione del dirigente del servizio competente puo' essere concesso ai soggetti gestori delle scuole in possesso dei requisiti richiesti a norma degli articoli 15 e 16-bis della legge provinciale, nonche' dell'Art. 9 del presente regolamento, un contributo per l'attivazione di specifici interventi per l'integrazione scolastica degli studenti disabili, quali il sostegno didattico e l'assistenza organizzativa. La concessione e' disposta con riferimento all'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda ai sensi del comma 2. 2. La domanda di concessione del contributo per l'attivazione degli interventi a favore degli studenti disabili previsti dal comma 1 deve essere presentata dal soggetto gestore della scuola interessata entro il 31 ottobre di ogni anno; alla domanda devono essere allegati la certificazione redatta ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), il preventivo di spesa per l'attuazione degli interventi programmati a favore degli studenti disabili e l'attestato di iscrizione e frequenza degli stessi. 3. Il contributo spettante a norma del presente articolo alla scuola richiedente e' quantificato con la determinazione di concessione adottata ai sensi del comma 1, sulla base della spesa ammessa a preventivo, assicurandone l'erogazione in due rate, da corrispondere alle scadenze stabilite con la stessa determinazione. 4. La rata a saldo del contributo e' erogata previo invio, da parte della scuola beneficiaria, del rendiconto di spesa vistato dal collegio dei revisori dei conti, nel limite dell'importo concesso e fino a concorrenza dell'onere di spesa effettivamente sostenuto.