Art. 17. Rendicontazione e verifiche 1. In attuazione di quanto previsto dall'Art. 16 della legge provinciale e al fine di consentire la rendicontazione e le verifiche sulle attivita' di gestione scolastica svolte, nell'esercizio finanziario precedente all'anno per il quale e' richiesto il contributo, dai soggetti gestori delle scuole a carattere non statale individuate dall'Art. 13, comma 1, lettera b), nonche' dall'Art. 16-bis della medesima legge provinciale, la giunta provinciale approva un apposito schema di prospetto di bilancio. 2. I soggetti gestori presentano entro il 30 giugno di ogni anno al servizio competente il prospetto di bilancio relativo alle attivita' di gestione scolastica, compilato secondo lo schema previsto dal comma 1 e corredato di apposita relazione del collegio dei revisori dei conti; in presenza di giustificati motivi, il predetto termine puo' essere prorogato dal dirigente del competente servizio. 3. Il contributo in conto gestione concesso a norma degli articoli 15 e 16-bis della legge provinciale non puo' essere superiore ai costi totali esposti nel prospetto di bilancio della gestione scolastica presentato ai sensi del comma 2; a tal fine, il collegio dei revisori dei conti, nella apposita relazione prevista dal medesimo comma 2, determina l'incidenza percentuale del contributo rispetto ai costi totali. 4. Ove il servizio competente accerti, anche sulla base della determinazione del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 3, che il contributo concesso e' superiore ai costi totali esposti nel prospetto di bilancio relativo alle attivita' di gestione scolastica, il servizio medesimo provvede alla compensazione con le rate in corso di pagamento e, se necessario, al recupero dell'eventuale ulteriore residuo o dell'eccedenza gia' corrisposta.