Art. 17.
                     Rendicontazione e verifiche
    1.  In  attuazione  di  quanto  previsto dall'Art. 16 della legge
provinciale e al fine di consentire la rendicontazione e le verifiche
sulle   attivita'   di  gestione  scolastica  svolte,  nell'esercizio
finanziario   precedente  all'anno  per  il  quale  e'  richiesto  il
contributo, dai soggetti gestori delle scuole a carattere non statale
individuate  dall'Art.  13,  comma  1,  lettera b), nonche' dall'Art.
16-bis  della  medesima  legge  provinciale,  la  giunta  provinciale
approva un apposito schema di prospetto di bilancio.
    2.  I soggetti gestori presentano entro il 30 giugno di ogni anno
al  servizio  competente  il  prospetto  di  bilancio  relativo  alle
attivita'   di  gestione  scolastica,  compilato  secondo  lo  schema
previsto  dal  comma 1 e corredato di apposita relazione del collegio
dei  revisori  dei  conti;  in  presenza  di  giustificati motivi, il
predetto  termine  puo' essere prorogato dal dirigente del competente
servizio.
    3.  Il  contributo  in  conto  gestione  concesso  a  norma degli
articoli 15   e  16-bis  della  legge  provinciale  non  puo'  essere
superiore  ai  costi  totali  esposti nel prospetto di bilancio della
gestione  scolastica  presentato ai sensi del comma 2; a tal fine, il
collegio  dei  revisori  dei conti, nella apposita relazione prevista
dal   medesimo   comma   2,  determina  l'incidenza  percentuale  del
contributo rispetto ai costi totali.
    4.  Ove  il  servizio  competente accerti, anche sulla base della
determinazione del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma
3,  che  il  contributo concesso e' superiore ai costi totali esposti
nel  prospetto  di  bilancio  relativo  alle  attivita'  di  gestione
scolastica,  il  servizio medesimo provvede alla compensazione con le
rate   in   corso   di   pagamento  e,  se  necessario,  al  recupero
dell'eventuale ulteriore residuo o dell'eccedenza gia' corrisposta.