Art. 18.
    Pubblicita' dei bilanci delle scuole a carattere non statale
    1.  I prospetti del bilancio delle scuole a carattere non statale
individuate  dall'Art.  13,  comma  1,  lettera b), nonche' dall'Art.
16-bis,  della  legge provinciale, che abbiano ottenuto il contributo
in  conto  gestione  previsto dagli articoli 15 e 16-bis della stessa
legge,   sono  pubblici  e  restano  depositati  presso  il  servizio
competente,  per  consentire a chiunque di prenderne visione o averne
copia.
    2.  Il servizio competente provvede periodicamente ad analisi dei
prospetti  del bilancio presentati a norma dell'Art. 17, comma 2, del
presente  regolamento,  al  fine di evidenziare le caratteristiche di
efficienza  e  di  economicita' della gestione, elaborando indici sul
costo del servizio.