Art. 18. Pubblicita' dei bilanci delle scuole a carattere non statale 1. I prospetti del bilancio delle scuole a carattere non statale individuate dall'Art. 13, comma 1, lettera b), nonche' dall'Art. 16-bis, della legge provinciale, che abbiano ottenuto il contributo in conto gestione previsto dagli articoli 15 e 16-bis della stessa legge, sono pubblici e restano depositati presso il servizio competente, per consentire a chiunque di prenderne visione o averne copia. 2. Il servizio competente provvede periodicamente ad analisi dei prospetti del bilancio presentati a norma dell'Art. 17, comma 2, del presente regolamento, al fine di evidenziare le caratteristiche di efficienza e di economicita' della gestione, elaborando indici sul costo del servizio.