Art. 19.
             Durata dell'incarico di revisore dei conti
    1.  La  designazione  di  uno  dei  componenti  del  collegio dei
revisori  dei  conti,  disposta  dalla  giunta  provinciale  a  norma
dell'Art.  15,  comma  2,  lettera  n),  della  legge provinciale, ha
validita'  per  il  periodo di durata in carica dell'organo revisore,
salva  l'anticipata cessazione dalla carica di revisore dei conti per
revoca, per dimissioni o per altra causa.