Art. 19. Durata dell'incarico di revisore dei conti 1. La designazione di uno dei componenti del collegio dei revisori dei conti, disposta dalla giunta provinciale a norma dell'Art. 15, comma 2, lettera n), della legge provinciale, ha validita' per il periodo di durata in carica dell'organo revisore, salva l'anticipata cessazione dalla carica di revisore dei conti per revoca, per dimissioni o per altra causa.