Art. 2.
                  Ammissione all'assegno di studio
    1.  Sono destinatari dell'assegno di studio previsto dall'Art. 14
della  legge  provinciale, per fare fronte alle spese di iscrizione e
frequenza,  gli  studenti  che  frequentino,  essendovi  regolarmente
iscritti,  le  scuole  a  carattere  non  statale  individuate  dagli
articoli  13  e 16-bis della stessa legge e che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
      a) essere residenti in provincia di Trento;
      b)  avere  frequentato  la  classe  di iscrizione per almeno un
quadrimestre   nell'anno   scolastico   al   quale   la   concessione
dell'assegno di studio si riferisce;
      c)  appartenere  ad  un  nucleo  familiare  la  cui  condizione
economica  non  superi  i limiti di reddito e di patrimonio stabiliti
dalla  giunta  provinciale con la deliberazione prevista dall'Art. 3,
comma 2.