Art. 2. Ammissione all'assegno di studio 1. Sono destinatari dell'assegno di studio previsto dall'Art. 14 della legge provinciale, per fare fronte alle spese di iscrizione e frequenza, gli studenti che frequentino, essendovi regolarmente iscritti, le scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16-bis della stessa legge e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residenti in provincia di Trento; b) avere frequentato la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce; c) appartenere ad un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti di reddito e di patrimonio stabiliti dalla giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'Art. 3, comma 2.