Art. 20.
                           S a n z i o n i
    1.  A  norma dell'Art. 16 della legge provinciale, l'accertamento
della  mancanza,  originaria  o  sopravvenuta,  di  mio dei requisiti
prescritti  dagli  articoli  15,  comma  2,  e 16-bis, comma 2, della
stessa legge, ovvero la mancata o tardiva presentazione dei prospetti
del  bilancio,  secondo  quanto  previsto  dall'Art.  17 del presente
regolamento,  fatto  salvo  quanto  previsto  al comma 3 del medesimo
articolo,  comportano la sospensione dell'erogazione del contributo e
la  revoca  del  contributo  eventualmente  concesso, con l'obbligo a
carico   del   beneficiario  di  restituire  le  somme  indebitamente
percepite  per  il  periodo  di  accertata  mancanza  o  perdita  dei
requisiti  o  per  l'esercizio  al quale si riferisce l'inadempimento
dell'obbligo di presentare il prospetto del bilancio.