Art. 20. S a n z i o n i 1. A norma dell'Art. 16 della legge provinciale, l'accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, di mio dei requisiti prescritti dagli articoli 15, comma 2, e 16-bis, comma 2, della stessa legge, ovvero la mancata o tardiva presentazione dei prospetti del bilancio, secondo quanto previsto dall'Art. 17 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, comportano la sospensione dell'erogazione del contributo e la revoca del contributo eventualmente concesso, con l'obbligo a carico del beneficiario di restituire le somme indebitamente percepite per il periodo di accertata mancanza o perdita dei requisiti o per l'esercizio al quale si riferisce l'inadempimento dell'obbligo di presentare il prospetto del bilancio.