Art. 21.
             Ripartizione dello stanziamento complessivo
    1.  La  giunta  provinciale determina annualmente l'entita' delle
risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per ciascuno
degli  interventi  disciplinati  dal presente regolamento, nei limiti
dello  stanziamento  complessivo  disposto  a  carico  del pertinente
capitolo del bilancio provinciale.