Art. 22. Norme transitorie e abrogazioni 1. In prima applicazione del presente regolamento, il termine di presentazione della domanda sia per la concessione dell'assegno di studio disciplinato dal capo I che per la concessione del contributo disciplinato dal capo II e' fissato al 1° dicembre 2003. 2. Restano valide le domande presentate entro la data di entrata in vigore del presente regolamento in applicazione del decreto del presidente della giunta provinciale 20 luglio 1998, n. 17-89/Leg. per ottenere la concessione dell'assegno di studio e del contributo previsti dalla legge provinciale, fatta salva la possibilita' per il servizio competente di richiedere integrazioni conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Sono abrogati il decreto del presidente della giunta provinciale 20 luglio 1998, n. 17-89/Leg (Emanazione del nuovo testo del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 in materia di scuole a carattere non statale e il decreto del presidente della provincia 13 settembre 2001, n. 29-80/Leg (legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III. Scuole a carattere non statale - modificazione dei regolamento di attuazione adottato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 17-89/Leg di data 20 luglio 1998). Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 25 agosto 2003 DELLAI