Art. 22.
                   Norme transitorie e abrogazioni
    1.  In prima applicazione del presente regolamento, il termine di
presentazione  della  domanda  sia per la concessione dell'assegno di
studio  disciplinato dal capo I che per la concessione del contributo
disciplinato dal capo II e' fissato al 1° dicembre 2003.
    2.  Restano valide le domande presentate entro la data di entrata
in  vigore  del  presente regolamento in applicazione del decreto del
presidente della giunta provinciale 20 luglio 1998, n. 17-89/Leg. per
ottenere  la  concessione  dell'assegno  di  studio  e del contributo
previsti  dalla legge provinciale, fatta salva la possibilita' per il
servizio    competente   di   richiedere   integrazioni   conseguenti
all'entrata in vigore del presente regolamento.
    3.   Sono   abrogati  il  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale  20 luglio 1998, n. 17-89/Leg (Emanazione del nuovo testo
del  regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9
novembre  1990,  n. 29 in materia di scuole a carattere non statale e
il  decreto  del  presidente  della  provincia  13 settembre 2001, n.
29-80/Leg (legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III. Scuole
a carattere non statale - modificazione dei regolamento di attuazione
adottato  con  decreto  del  presidente  della  giunta provinciale n.
17-89/Leg di data 20 luglio 1998).
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Trento, 25 agosto 2003
                               DELLAI