Art. 3. Valutazione dei requisiti di ammissione all'assegno di studio 1. Ai fini della valutazione del possesso del requisito richiesto dall'Art. 2, comma 1, lettera c), il nucleo familiare e' composto dalle seguenti persone: a) il soggetto che richiede la concessione dell'assegno di studio; b) il coniuge del soggetto richiedente, purche' non sia stata pronunciata la sentenza di separazione legale ovvero non sia in corso la relativa procedura; c) il convivente del soggetto richiedente qualora sia genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio; d) lo studente destinatario dell'assegno di studio; e) le persone fiscalmente a carico dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 2. A norma dell'Art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e nel rispetto dei principi enunciati dello stesso articolo, la giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare tenendo conto sia del reddito sia del patrimonio e approva un modello di domanda di assegno di studio per la dichiarazione dei dati necessari o rilevanti per tale valutazione. La giunte provinciale stabilisce inoltre, col medesimo provvedimento, i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio, articolandoli in relazione all'ampiezza del nucleo familiare.