Art. 3.
    Valutazione dei requisiti di ammissione all'assegno di studio
    1. Ai fini della valutazione del possesso del requisito richiesto
dall'Art.  2,  comma  1,  lettera c), il nucleo familiare e' composto
dalle seguenti persone:
      a)  il  soggetto  che  richiede  la concessione dell'assegno di
studio;
      b)  il  coniuge del soggetto richiedente, purche' non sia stata
pronunciata la sentenza di separazione legale ovvero non sia in corso
la relativa procedura;
      c)  il convivente del soggetto richiedente qualora sia genitore
dello studente destinatario dell'assegno di studio;
      d) lo studente destinatario dell'assegno di studio;
      e)  le persone fiscalmente a carico dei soggetti indicati dalle
lettere a), b) e c).
    2.  A norma dell'Art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993,
n.  3 e nel rispetto dei principi enunciati dello stesso articolo, la
giunta provinciale individua, con propria deliberazione, i criteri di
valutazione  della  condizione economica del nucleo familiare tenendo
conto  sia  del  reddito  sia  del patrimonio e approva un modello di
domanda  di assegno di studio per la dichiarazione dei dati necessari
o  rilevanti  per  tale valutazione. La giunte provinciale stabilisce
inoltre,  col  medesimo  provvedimento,  i  limiti  di  reddito  e di
patrimonio  per  l'ammissione all'assegno di studio, articolandoli in
relazione all'ampiezza del nucleo familiare.