Art. 5.
    Limiti e criteri per la determinazione dell'assegno di studio
    1.  La giunta provinciale, con la deliberazione adottata ai sensi
dell'Art.   3,   comma  2,  determina  la  misura  minima  e  massima
dell'ammontare  dell'assegno di studio concedibile; la misura massima
puo'   essere   differenziata   in  relazione  ai  diversi  gradi  di
istruzione.
    2.  L'entita'  dell'assegno  spettante  a ciascun beneficiario e'
inversamente  proporzionale  alla  condizione  economica  del  nucleo
familiare  valutata  in  base  ai  criteri  individuati  dalla giunta
provinciale a norma dell'Art. 3.
    3.  L'importo dell'assegno di studio non puo', comunque, superare
l'ammontare  della  retta  di  iscrizione  e  frequenza  a carico dei
singoli beneficiari.