Art. 5. Limiti e criteri per la determinazione dell'assegno di studio 1. La giunta provinciale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'Art. 3, comma 2, determina la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile; la misura massima puo' essere differenziata in relazione ai diversi gradi di istruzione. 2. L'entita' dell'assegno spettante a ciascun beneficiario e' inversamente proporzionale alla condizione economica del nucleo familiare valutata in base ai criteri individuati dalla giunta provinciale a norma dell'Art. 3. 3. L'importo dell'assegno di studio non puo', comunque, superare l'ammontare della retta di iscrizione e frequenza a carico dei singoli beneficiari.