Art. 6. Concessione dell'assegno di studio 1. Le risorse finanziarie destinate a coprire la spesa per la concessione degli assegni di studio per la frequenza delle scuole a carattere non statale individuate dagli articoli 13 e 16-bis della legge provinciale sono determinate dalla giunta provinciale con la deliberazione di ripartizione dello stanziamento complessivo prevista dall'Art. 21 del presente regolamento. 2. Il dirigente del servizio competente, previa attestazione delle scuole circa l'effettiva iscrizione e frequenza, dispone con propria determinazione la concessione dell'assegno di studio spettante a ciascun beneficiario, entro le misure minima e massima previste dall'Art. 5, comma 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo Art. 5, commi 2 e 3 i nominativi degli studenti beneficiari e l'importo dell'assegno di studio a ciascuno spettante formano oggetto di apposito elenco contenuto nella medesima determinazione dirigenziale. 3. L'assegno di studio concesso e' corrisposto al richiedente. 4. Gli assegni di studio concessi agli studenti iscritti alle scuole convenzionate con la provincia ai sensi dell'Art. 4, comma 4 sono corrisposti a ciascuna delle scuole frequentate dagli studenti beneficiari per la somma complessiva degli importi spettanti ai beneficiari rispettivamente iscritti; la scuola eroga l'importo spettante a ciascun beneficiario conformemente a quanto disposto nel provvedimento di concessione emanato a norma del comma 2, detraendo il corrispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza.