Art. 6.
                 Concessione dell'assegno di studio
    1.  Le  risorse  finanziarie  destinate a coprire la spesa per la
concessione  degli  assegni di studio per la frequenza delle scuole a
carattere  non  statale  individuate dagli articoli 13 e 16-bis della
legge  provinciale  sono  determinate dalla giunta provinciale con la
deliberazione di ripartizione dello stanziamento complessivo prevista
dall'Art. 21 del presente regolamento.
    2.  Il  dirigente  del  servizio  competente, previa attestazione
delle  scuole  circa  l'effettiva iscrizione e frequenza, dispone con
propria   determinazione   la   concessione  dell'assegno  di  studio
spettante  a  ciascun  beneficiario, entro le misure minima e massima
previste  dall'Art.  5,  comma 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti
dal  medesimo  Art.  5,  commi  2  e  3  i  nominativi degli studenti
beneficiari  e  l'importo dell'assegno di studio a ciascuno spettante
formano   oggetto   di   apposito  elenco  contenuto  nella  medesima
determinazione dirigenziale.
    3. L'assegno di studio concesso e' corrisposto al richiedente.
    4.  Gli  assegni  di  studio concessi agli studenti iscritti alle
scuole  convenzionate  con la provincia ai sensi dell'Art. 4, comma 4
sono  corrisposti  a ciascuna delle scuole frequentate dagli studenti
beneficiari  per  la  somma  complessiva  degli  importi spettanti ai
beneficiari  rispettivamente  iscritti;  la  scuola  eroga  l'importo
spettante  a ciascun beneficiario conformemente a quanto disposto nel
provvedimento  di  concessione emanato a norma del comma 2, detraendo
il corrispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza.