Art. 7.
                        P u b b l i c i t a'
    1.  Il  Servizio  competente  compila  l'elenco  riassuntivo  dei
beneficiari   dell'assegno   di   studio  disciplinato  del  presente
regolamento,   indicando   anche  l'importo  dell'assegno  di  studio
concesso  a  ciascuno  dei beneficiari. L'elenco e' esposto presso la
sede  del  servizio competente, per consentirne la libera visione; al
medesimo puo' essere data pubblicita' anche per via informatica.
    2.  Il  servizio  competente compila, inoltre, un separato elenco
dei  nominativi  dei beneficiari degli assegni di studio corrisposti,
secondo   l'Art.  6,  comma  4,  alle  scuole  convenzionate  con  la
provincia,  distinto  per  ciascuna  delle  scuole  interessate,  con
l'indicazione   dell'importo  concesso  a  ciascuno  dei  beneficiari
rispettivamente  iscritti  e  lo  trasmette  a ciascuna di esse. Tale
elenco   e'   depositato  presso  la  segreteria  della  scuola,  per
consentirne  la  libera visione, per tutto l'anno scolastico a cui si
riferisce.  Per  rendere noto al pubblico il deposito dell'elenco, la
comunicazione dell'avvenuto deposito e' esposta all'albo della scuola
per almeno trenta giorni consecutivi,