Art. 7. P u b b l i c i t a' 1. Il Servizio competente compila l'elenco riassuntivo dei beneficiari dell'assegno di studio disciplinato del presente regolamento, indicando anche l'importo dell'assegno di studio concesso a ciascuno dei beneficiari. L'elenco e' esposto presso la sede del servizio competente, per consentirne la libera visione; al medesimo puo' essere data pubblicita' anche per via informatica. 2. Il servizio competente compila, inoltre, un separato elenco dei nominativi dei beneficiari degli assegni di studio corrisposti, secondo l'Art. 6, comma 4, alle scuole convenzionate con la provincia, distinto per ciascuna delle scuole interessate, con l'indicazione dell'importo concesso a ciascuno dei beneficiari rispettivamente iscritti e lo trasmette a ciascuna di esse. Tale elenco e' depositato presso la segreteria della scuola, per consentirne la libera visione, per tutto l'anno scolastico a cui si riferisce. Per rendere noto al pubblico il deposito dell'elenco, la comunicazione dell'avvenuto deposito e' esposta all'albo della scuola per almeno trenta giorni consecutivi,