Art. 8.
                          C o n t r o l l i
    1.  Il  servizio  competente  procede all'accertamento a campione
della  veridicita' delle dichiarazioni rese con la domanda presentata
per  ottenere  l'assegno di studio, secondo le modalita' previste dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  documentazione  amministrativa.  A  tal fine il servizio
competente  puo'  acquisire  dai  richiedenti  idonea  documentazione
ovvero richiedere accertamenti agli organi competenti.