Art. 8. C o n t r o l l i 1. Il servizio competente procede all'accertamento a campione della veridicita' delle dichiarazioni rese con la domanda presentata per ottenere l'assegno di studio, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. A tal fine il servizio competente puo' acquisire dai richiedenti idonea documentazione ovvero richiedere accertamenti agli organi competenti.