Art. 9. Requisiti per l'accesso al contributo 1. Sono ammessi al contributo in conto gestione i soggetti che gestiscono le scuole a carattere non statale individuate dall'Art. 13, comma 1, lettera b), della legge provinciale, le quali siano in possesso dei requisiti elencati all'Art. 15, comma 2, della medesima legge provinciale. 2. Sono altresi' ammessi al contributo in conto gestione i soggetti che gestiscono le scuole a carattere non statale individuate dall'Art. 16-bis della legge provinciale, le quali siano in possesso dei requisiti elencati al medesimo Art. 16-bis, comma 2. 3. Il possesso dello status di scuola paritaria acquisito mediante il riconoscimento ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) equivale al possesso dei requisiti elencati dall'Art. 15, comma 2, lettere b), c), d), e), f), h, i), l) e m), della legge provinciale. 4. Il requisito richiesto dall'Art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale e' soddisfatto, in presenza di un unico soggetto gestore, quando il medesimo abbia gestito in modo continuativo per un periodo minimo di cinque anni scolastici precedenti l'anno scolastico per il quale e' richiesto il contributo disciplinato dal presente capo, una scuola parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, una scuola paritaria o una scuola ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano individuata a norma dell'art. 16-bis della legge provinciale, operanti nel territorio della provincia di Trento. 5. In caso di successione di diversi gestori, il requisito del periodo minimo quinquennale di attivita' nella provincia di Trento, richiesto dall'Art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale, si intende soddisfatto qualora la scuola abbia operato per almeno cinque anni in modo continuativo nello stesso ambito comprensoriale e con la permanenza in servizio di almeno due terzi degli insegnanti gia' in servizio durante la precedente o le precedenti gestioni. 6. Il requisito dell'assenza di fine di lucro, previsto dall'Art. 15, comma 2, lettera g), della legge provinciale, e' soddisfatto se lo statuto o l'atto costitutivo del soggetto gestore contengono disposizioni atte a garantire il rispetto delle seguenti condizioni: a) il divieto di distribuire ai soci, agli associati o ai partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di gestione nonche' le riserve o il capitale; b) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse funzionali; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento, ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il soggetto gestore sia costituito in forma di cooperativa, ai fondi mutualistici previsti dall'Art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative); d) una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' dei rapporto medesimo, che escluda espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e che preveda per gli associati o per i partecipanti maggiorenni il diritto di voto per approvare e per modificare lo statuto ed i regolamenti nonche' per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 7. La disposizione indicata dal comma 6, lettera d), non si applica alle fondazioni. 8. Il soggetto gestore si considera comunque senza fine di lucro qualora sia costituito in cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, o sia una organizzazione non lucrativa di utilita' sociale ai sensi dell'Art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'Art. 8, terzo comma, della Costituzione.