Art. 9.
                Requisiti per l'accesso al contributo
    1.  Sono  ammessi  al contributo in conto gestione i soggetti che
gestiscono  le  scuole  a carattere non statale individuate dall'Art.
13,  comma  1, lettera b), della legge provinciale, le quali siano in
possesso  dei requisiti elencati all'Art. 15, comma 2, della medesima
legge provinciale.
    2.  Sono  altresi'  ammessi  al  contributo  in  conto gestione i
soggetti che gestiscono le scuole a carattere non statale individuate
dall'Art.  16-bis della legge provinciale, le quali siano in possesso
dei requisiti elencati al medesimo Art. 16-bis, comma 2.
    3.  Il  possesso  dello  status  di  scuola  paritaria  acquisito
mediante  il riconoscimento ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62
(Norme  per  la  parita'  scolastica  e disposizioni sul diritto allo
studio  e all'istruzione) equivale al possesso dei requisiti elencati
dall'Art.  15,  comma  2, lettere b), c), d), e), f), h, i), l) e m),
della legge provinciale.
    4.  Il  requisito  richiesto  dall'Art.  15, comma 2, lettera a),
della  legge  provinciale  e'  soddisfatto,  in  presenza di un unico
soggetto   gestore,   quando   il  medesimo  abbia  gestito  in  modo
continuativo   per  un  periodo  minimo  di  cinque  anni  scolastici
precedenti  l'anno scolastico per il quale e' richiesto il contributo
disciplinato  dal  presente capo, una scuola parificata, pareggiata o
legalmente  riconosciuta,  una  scuola  paritaria  o  una  scuola  ad
indirizzo  pedagogico-metodologico  steineriano  individuata  a norma
dell'art.  16-bis  della  legge  provinciale, operanti nel territorio
della provincia di Trento.
    5.  In  caso  di successione di diversi gestori, il requisito del
periodo  minimo  quinquennale di attivita' nella provincia di Trento,
richiesto dall'Art. 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale,
si  intende  soddisfatto  qualora  la scuola abbia operato per almeno
cinque anni in modo continuativo nello stesso ambito comprensoriale e
con  la  permanenza  in servizio di almeno due terzi degli insegnanti
gia' in servizio durante la precedente o le precedenti gestioni.
    6. Il requisito dell'assenza di fine di lucro, previsto dall'Art.
15,  comma  2, lettera g), della legge provinciale, e' soddisfatto se
lo  statuto  o  l'atto  costitutivo  del  soggetto gestore contengono
disposizioni atte a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
      a)  il  divieto  di  distribuire  ai  soci, agli associati o ai
partecipanti, anche in modo indiretto, utili di esercizio o avanzi di
gestione nonche' le riserve o il capitale;
      b)  l'obbligo  di  impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
per  la  realizzazione  delle  attivita' istituzionali e di quelle ad
esse funzionali;
      c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in
caso  di  scioglimento,  ad  organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale o ad altre organizzazioni senza fine di lucro, o anche, se il
soggetto  gestore  sia  costituito  in forma di cooperativa, ai fondi
mutualistici  previsti  dall'Art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio
1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa' cooperative);
      d)  una  disciplina  uniforme  del rapporto associativo e delle
modalita'  associative  volte a garantire l'effettivita' dei rapporto
medesimo,   che   escluda   espressamente   la   temporaneita'  della
partecipazione  alla vita associativa e che preveda per gli associati
o  per  i partecipanti maggiorenni il diritto di voto per approvare e
per  modificare  lo  statuto  ed  i regolamenti nonche' per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione.
    7.  La  disposizione  indicata  dal  comma  6, lettera d), non si
applica alle fondazioni.
    8.  Il soggetto gestore si considera comunque senza fine di lucro
qualora  sia  costituito  in cooperativa sociale ai sensi della legge
8 novembre  1991,  n.  381, o sia una organizzazione non lucrativa di
utilita'  sociale  ai  sensi  dell'Art.  10  del  decreto legislativo
4 dicembre  1997,  n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale)  o sia un ente ecclesiastico delle confessioni religiose con
le  quali lo stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'Art. 8, terzo
comma, della Costituzione.