Allegato SCHEMA DI CONVENZIONE (Art. 4, comma 4) Art. 1. Oggetto della convenzione 1. La provincia autonoma di Trento affida all'ente (...) soggetto gestore della scuola (...), di seguito denominato anche «Gestore», l'attuazione degli interventi per la concessione dell'assegno di studio previsto dall'Art. 14, comma 1, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, di seguito denominata «legge provinciale», secondo quanto disposto dagli articoli seguenti. 2. Nella convenzione, ove non diversamente indicato, con il termine «Provincia» si intende il servizio competente in materia di istruzione e assistenza scolastica della provincia autonoma di Trento. Art. 2. Obblighi del gestore 1. Con la stipula della convenzione il gestore e' il solo soggetto incaricato di ricevere le domande di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti istruttori connessi, tra i quali la raccolta dei dati richiesti a norma della deliberazione della giunta provinciale di approvazione dei criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare, prevista dall'Art. 3, comma 2 del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale. Eventuali domande presentate entro il termine alla provincia sono trasmesse, per competenza, al gestore. 2. Il gestore informa le famiglie degli studenti riguardo alla stipula della convenzione nel modulo di iscrizione alla scuola stessa. 3. Il gestore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla convenzione, con le modalita' nella stessa specificate. Arti. 3. Adempimenti relativi alla ricezione e all'istruttoria delle domande 1. La provincia predispone gli stampati contenenti il modello per la domanda di assegno di studio, che il gestore mette a disposizione dei richiedenti. 2. Il gestore riceve tutte le domande di assegno di studio presentate entro il termine stabilito dal regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale ed attesta, per ciascuna di esse, la data di ricevimento. 3. Il personale incaricato di ricevere le domande di assegno di studio presta, su richiesta degli interessati, la propria assistenza in ordine alla corretta redazione delle medesime. I quesiti posti dai richiedenti sulla qualita' dei dati da dichiarare nella domanda di assegno di studio e tali da configurarsi come consulenza fiscale devono essere raccolti dal personale della scuola incaricato e comunicati alla provincia, che si impegna a fornire, nel merito, i necessari chiarimenti. 4. In sede di istruttoria delle domande di assegno di studio il gestore deve trattare i dati dichiarati nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 5. Il gestore e' sollevato da ogni responsabilita' in ordine ai dati dichiarati nella domanda di assegno di studio, salvo che per comprovata manomissione degli stessi. Art. 4. Adempimenti relativi alla trasmissione delle domande 1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di assegno di studio, il gestore redige un elenco dei nominativi degli studenti per i quali e' stata presentata la domanda. In tale elenco deve essere indicata, per ogni nominativo, la data di nascita dello studente e devono essere attestate, per ogni nominativo, la classe di iscrizione e frequenza dello studente e la data di ricevimento della domanda di assegno di studio. Detto elenco, sottoscritto dal legale rappresentante del gestore e' trasmesso, unitamente agli originali delle domande, alla provincia entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Art. 5. Adempimenti relativi alla corresponsione dell'assegno di studio 1. La provincia comunica al gestore l'avvenuta concessione degli assegni di studio e trasmette al medesimo un elenco contenente i nominativi degli studenti beneficiari riportante, per ciascun beneficiario, l'importo dell'assegno di studio concesso. 2. Il gestore informa ciascun richiedente dell'avvenuta concessione dell'assegno di studio e della conseguente detrazione dalla retta di iscrizione e frequenza - predeterminata all'inizio dell'anno scolastico - di un importo pari alla misura dell'assegno di studio concesso. La detrazione e' effettuata dal gestore non appena ricevuto dalla provincia l'elenco dei nominativi degli studenti beneficiari dell'assegno di studio. 3. Il gestore non puo' opporre eccezioni relative ai suoi rapporti con la provincia al fine di evitare o ritardare l'adempimento di cui al comma 2. 4. Al fine di ottenere la concessione dell'assegno di studio e la conseguente detrazione di cui al comma 2 e' richiesto allo studente il requisito di almeno un quadrimestre di frequenza scolastica. Trascorso tale periodo minimo di iscrizione e frequenza della scuola, il gestore deve comunicare alla provincia i nominativi degli studenti per i quali e' stata presentata domanda di assegno di studio che non hanno maturato tale requisito. Art. 6. Corresponsione degli assegni di studio al gestore 1. Gli assegni di studio concessi agli studenti della scuola e detratti dalla retta di iscrizione e frequenza sono corrisposti dalla provincia al sestore per la somma complessiva degli importi spettanti agli studenti beneficiari dell'assegno di studio iscritti alla scuola stessa. Art. 7. Responsabilita' e controlli 1. La provincia verifica l'ammissibilita' delle domande e la corretta attribuzione degli assegni nella misura spettante a ciascun beneficiario ed esercita i controlli in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti nella domanda di assegno di studio. 2. Nel caso di errori di valutazione inerenti l'ammissibilita' della domanda o di calcolo circa la misura dell'assegno, ogni eventuale conseguente rapporto intercorre tra la provincia ed il richiedente. Nel caso di revoca dell'assegno per dichiarazioni non veritiere l'onere di ripetere l'indebito e' a carico della provincia. 3. Il gestore e' direttamente responsabile della veridicita' delle attestazioni relative alla data di presentazione delle domande da parte dei richiedenti l'assegno di studio e per la mancata o tardiva trasmissione delle medesime alla provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine. Art. 8. P u b b l i c i t a' 1. Il gestore e' tenuto ad affiggere all'albo della scuola per almeno trenta giorni consecutivi l'elenco dei nominativi degli studenti beneficiari dell'assegno di studio con gli importi rispettivamente concessi. E' tenuto altresi' a rendere tale elenco disponibile in libera visione presso la segreteria della Scuola durante tutto l'anno scolastico di riferimento. Art. 9. Decorrenza e durata 1. La durata della convenzione e' di cinque anni scolastici, con decorrenza dall'anno scolastico, intendendosi per «anno scolastico» il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, salvo disdetta inoltrata da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da notificare alla controparte almeno due mesi prima della scadenza di ciascun anno scolastico. 2. La convenzione si intende dunque risolta con il giorno 1° settembre (...). DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2003, registro n. 1, foglio n. 11.