Allegato
                        SCHEMA DI CONVENZIONE
                          (Art. 4, comma 4)
                               Art. 1.
                      Oggetto della convenzione
    1. La provincia autonoma di Trento affida all'ente (...) soggetto
gestore  della  scuola  (...), di seguito denominato anche «Gestore»,
l'attuazione  degli  interventi  per  la  concessione dell'assegno di
studio  previsto  dall'Art.  14,  comma  1,  della  legge provinciale
9 novembre  1990,  n.  29, di seguito denominata «legge provinciale»,
secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.
    2.  Nella  convenzione,  ove  non  diversamente  indicato, con il
termine  «Provincia»  si intende il servizio competente in materia di
istruzione  e  assistenza  scolastica  della  provincia  autonoma  di
Trento.
                               Art. 2.
                        Obblighi del gestore
    1.  Con  la  stipula  della  convenzione  il  gestore  e' il solo
soggetto  incaricato di ricevere le domande di assegno di studio e di
provvedere  agli  adempimenti  istruttori  connessi,  tra  i quali la
raccolta  dei dati richiesti a norma della deliberazione della giunta
provinciale   di   approvazione  dei  criteri  di  valutazione  della
condizione  economica  del  nucleo  familiare,  prevista dall'Art. 3,
comma  2  del  regolamento  di  attuazione  del  capo III della legge
provinciale.  Eventuali  domande  presentate  entro  il  termine alla
provincia sono trasmesse, per competenza, al gestore.
    2.  Il  gestore  informa le famiglie degli studenti riguardo alla
stipula  della  convenzione  nel  modulo  di  iscrizione  alla scuola
stessa.
    3. Il gestore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti
dalla convenzione, con le modalita' nella stessa specificate.
                              Arti. 3.
                 Adempimenti relativi alla ricezione
                   e all'istruttoria delle domande
    1. La provincia predispone gli stampati contenenti il modello per
la  domanda di assegno di studio, che il gestore mette a disposizione
dei richiedenti.
    2.  Il  gestore  riceve  tutte  le  domande  di assegno di studio
presentate  entro  il termine stabilito dal regolamento di attuazione
del  capo III  della  legge  provinciale  ed attesta, per ciascuna di
esse, la data di ricevimento.
    3.  Il  personale incaricato di ricevere le domande di assegno di
studio  presta, su richiesta degli interessati, la propria assistenza
in ordine alla corretta redazione delle medesime. I quesiti posti dai
richiedenti  sulla  qualita'  dei dati da dichiarare nella domanda di
assegno  di  studio  e  tali  da configurarsi come consulenza fiscale
devono  essere  raccolti  dal  personale  della  scuola  incaricato e
comunicati  alla  provincia,  che si impegna a fornire, nel merito, i
necessari chiarimenti.
    4.  In  sede di istruttoria delle domande di assegno di studio il
gestore  deve  trattare  i  dati  dichiarati nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
    5.  Il  gestore e' sollevato da ogni responsabilita' in ordine ai
dati  dichiarati  nella  domanda  di assegno di studio, salvo che per
comprovata manomissione degli stessi.
                               Art. 4.
        Adempimenti relativi alla trasmissione delle domande
    1.  Scaduto  il  termine  per  la  presentazione delle domande di
assegno  di  studio, il gestore redige un elenco dei nominativi degli
studenti  per  i quali e' stata presentata la domanda. In tale elenco
deve  essere  indicata, per ogni nominativo, la data di nascita dello
studente e devono essere attestate, per ogni nominativo, la classe di
iscrizione  e frequenza dello studente e la data di ricevimento della
domanda  di  assegno di studio. Detto elenco, sottoscritto dal legale
rappresentante  del  gestore  e' trasmesso, unitamente agli originali
delle  domande,  alla  provincia  entro  trenta  giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.
                               Art. 5.
              Adempimenti relativi alla corresponsione
                       dell'assegno di studio
    1.  La provincia comunica al gestore l'avvenuta concessione degli
assegni  di  studio  e  trasmette  al medesimo un elenco contenente i
nominativi   degli   studenti  beneficiari  riportante,  per  ciascun
beneficiario, l'importo dell'assegno di studio concesso.
    2.   Il   gestore   informa   ciascun  richiedente  dell'avvenuta
concessione  dell'assegno  di  studio  e della conseguente detrazione
dalla  retta  di  iscrizione  e frequenza - predeterminata all'inizio
dell'anno scolastico - di un importo pari alla misura dell'assegno di
studio  concesso.  La detrazione e' effettuata dal gestore non appena
ricevuto  dalla  provincia  l'elenco  dei  nominativi  degli studenti
beneficiari dell'assegno di studio.
    3.  Il  gestore  non  puo'  opporre  eccezioni  relative  ai suoi
rapporti   con   la   provincia   al  fine  di  evitare  o  ritardare
l'adempimento di cui al comma 2.
    4. Al fine di ottenere la concessione dell'assegno di studio e la
conseguente  detrazione  di cui al comma 2 e' richiesto allo studente
il  requisito  di  almeno  un  quadrimestre  di frequenza scolastica.
Trascorso tale periodo minimo di iscrizione e frequenza della scuola,
il gestore deve comunicare alla provincia i nominativi degli studenti
per  i quali e' stata presentata domanda di assegno di studio che non
hanno maturato tale requisito.
                               Art. 6.
          Corresponsione degli assegni di studio al gestore
    1.  Gli  assegni  di studio concessi agli studenti della scuola e
detratti dalla retta di iscrizione e frequenza sono corrisposti dalla
provincia al sestore per la somma complessiva degli importi spettanti
agli studenti beneficiari dell'assegno di studio iscritti alla scuola
stessa.
                               Art. 7.
                     Responsabilita' e controlli
    1.  La  provincia  verifica  l'ammissibilita'  delle domande e la
corretta  attribuzione degli assegni nella misura spettante a ciascun
beneficiario ed esercita i controlli in ordine alla veridicita' delle
dichiarazioni  effettuate dai richiedenti nella domanda di assegno di
studio.
    2.  Nel  caso  di errori di valutazione inerenti l'ammissibilita'
della  domanda  o  di  calcolo  circa  la  misura  dell'assegno, ogni
eventuale  conseguente  rapporto  intercorre  tra  la provincia ed il
richiedente.  Nel  caso  di revoca dell'assegno per dichiarazioni non
veritiere l'onere di ripetere l'indebito e' a carico della provincia.
    3.  Il  gestore  e'  direttamente  responsabile della veridicita'
delle  attestazioni relative alla data di presentazione delle domande
da  parte  dei  richiedenti  l'assegno  di  studio e per la mancata o
tardiva  trasmissione  delle  medesime  alla provincia entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine.
                               Art. 8.
                        P u b b l i c i t a'
    1.  Il  gestore  e' tenuto ad affiggere all'albo della scuola per
almeno  trenta  giorni  consecutivi  l'elenco  dei  nominativi  degli
studenti   beneficiari   dell'assegno   di  studio  con  gli  importi
rispettivamente  concessi.  E'  tenuto altresi' a rendere tale elenco
disponibile  in  libera  visione  presso  la  segreteria della Scuola
durante tutto l'anno scolastico di riferimento.
                               Art. 9.
                         Decorrenza e durata
    1.  La durata della convenzione e' di cinque anni scolastici, con
decorrenza  dall'anno  scolastico, intendendosi per «anno scolastico»
il  periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, salvo
disdetta  inoltrata  da  una delle parti con lettera raccomandata con
ricevuta  di  ritorno  da notificare alla controparte almeno due mesi
prima della scadenza di ciascun anno scolastico.
    2.  La  convenzione  si  intende  dunque  risolta  con  il giorno
1° settembre (...).
                               DELLAI
Registrato  alla Corte dei conti il 16 settembre 2003, registro n. 1,
foglio n. 11.