Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino ufficiale
          della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.   La  Regione  Calabria  riconosce  che  la  protezione  e  la
valorizzazione   delle   lingue   minoritarie   contribuiscono   alla
costruzione  di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del
rispetto  delle  diversita'  culturali  e,  in attuazione dell'Art. 6
della Costituzione e dell'Art. 56 dello statuto regionale lettera r),
con  propria  legge  regionale,  ai  sensi degli articoli 2 e 3 della
legge  15 dicembre  1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione
albanese,   grecanica   e   occitanica  di  Calabria  e  promuove  la
valorizzazione   e  divulgazione  del  loro  patrimonio  linguistico,
culturale e materiale.
    2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi
stabiliti  dalla  presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi
intercomunali  e  costituzione in comuni autonomi di quelle comunita'
minoritarie  presenti  nel  suo  territorio  che  nella ridefinizione
dell'attuale  assetto  amministrativo  individua  una  condizione  di
garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue
potenzialita' economiche ed ambientali con i propri beni culturali.
    3.  L'ambito  territoriale  e sub-comunale in cui si applicano le
disposizioni  di  tutela di ciascuna minoranza linguistica storica e'
quello  previsto dal comma 3, Art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  del  2 maggio  2001,  n.  345  e  adottato  dai  consigli
provinciali in sua attuazione.