Pubblicata nel suppl. straor. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 20 del 31 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione Calabria riconosce che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversita' culturali e, in attuazione dell'Art. 6 della Costituzione e dell'Art. 56 dello statuto regionale lettera r), con propria legge regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale. 2. La Regione Calabria adegua la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge favorendo l'aggregazione in consorzi intercomunali e costituzione in comuni autonomi di quelle comunita' minoritarie presenti nel suo territorio che nella ridefinizione dell'attuale assetto amministrativo individua una condizione di garanzia per la valorizzazione del territorio e il recupero delle sue potenzialita' economiche ed ambientali con i propri beni culturali. 3. L'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza linguistica storica e' quello previsto dal comma 3, Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2001, n. 345 e adottato dai consigli provinciali in sua attuazione.