Art. 11.
             Conferenza regionale dei comuni alloglotti
    1.   Nelle  province  di  Cosenza,  Reggio  Calabria,  Crotone  e
Catanzaro e' costituita la conferenza regionale dei comuni alloglotti
di  cui all'Art. 1 della presente legge. Essa e' composta dai sindaci
dei  comuni o un loro delegato, dai presidenti delle province o da un
loro delegato, da cinque rappresentanti delle associazioni di cui tre
per  la  minoranza  albanese,  una per la minoranza greca, una per la
minoranza occitanica.