Art. 11. Conferenza regionale dei comuni alloglotti 1. Nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro e' costituita la conferenza regionale dei comuni alloglotti di cui all'Art. 1 della presente legge. Essa e' composta dai sindaci dei comuni o un loro delegato, dai presidenti delle province o da un loro delegato, da cinque rappresentanti delle associazioni di cui tre per la minoranza albanese, una per la minoranza greca, una per la minoranza occitanica.