Art. 13. Associazioni e volontariato 1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la stampa locale di lingua albanese, grecanica e occitanica e li considera un insostituibile strumento di tutela, valorizzazione e promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale. 2. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale, solidaristico, a favore di manifestazioni celebrative, mostre, sagre, convegni di studio e altre iniziative volte a conservare, valorizzare e promuovere il patrimonio linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di cui all'Art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale e nazionale, nonche' a favore delle iniziative volte a soddisfare le esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine. 3. Ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 19 aprile 1985 n. 16 riconosce l'attivita' delle associazioni culturali operanti per la tutela e la valorizzazione delle comunita' linguistiche, istituisce un apposito albo regionale.