Art. 13.
                     Associazioni e volontariato
    1. La Regione Calabria riconosce l'associazionismo culturale e la
stampa  locale  di  lingua  albanese,  grecanica  e  occitanica  e li
considera  un  insostituibile  strumento  di tutela, valorizzazione e
promozione della lingua e del patrimonio storico-culturale.
    2.   Istituisce   un   fondo  speciale  di  carattere  culturale,
artistico,  scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo,
sociale,  assistenziale,  solidaristico,  a  favore di manifestazioni
celebrative,  mostre,  sagre,  convegni  di studio e altre iniziative
volte   a   conservare,   valorizzare   e  promuovere  il  patrimonio
linguistico, etnico, artistico, storico, culturale delle minoranze di
cui  all'Art. 1 della presente legge su tutto il territorio regionale
e  nazionale, nonche' a favore delle iniziative volte a soddisfare le
esigenze delle emigrazioni e delle relazioni con i paesi di origine.
    3.  Ai  sensi dell'Art. 4 della legge regionale 19 aprile 1985 n.
16 riconosce l'attivita' delle associazioni culturali operanti per la
tutela  e  la valorizzazione delle comunita' linguistiche, istituisce
un apposito albo regionale.