Art. 14.
                   Promozione dell'associazionismo
    1.  Per  i  benefici  della presente legge sono favorite forme di
cooperazione o di associazionismo tra i comuni.
    2.  In  armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria
sara'  promossa  e  incrementata  con mezzi idonei la costituzione di
consorzi,  cooperative,  associazioni  onlus  od  ogni altra forma di
volontariato   per   la   tutela   degli   interessi  delle  predette
popolazioni.
    3.  Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati,
singoli  o  associati,  per  lo  sviluppo  di infrastrutture museali,
alberghiere e di ristorazione.