Art. 14. Promozione dell'associazionismo 1. Per i benefici della presente legge sono favorite forme di cooperazione o di associazionismo tra i comuni. 2. In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sara' promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus od ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni. 3. Sono ancora favorite e incentivate le iniziative dei privati, singoli o associati, per lo sviluppo di infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.