Art. 18.
                      Programmazione televisiva
    1.  In  base a convenzioni da stipularsi tra Ia Regione e la sede
regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisione private
sentito   il   CO.RE.COM.   Calabria,  nei  programmi  radiofonici  e
televisivi  regionali  sono inseriti programmi culturali, educativi e
di   intrattenimento  nelle  lingue  di  minoranza  albanese,  greca,
occitanica.