Art. 18. Programmazione televisiva 1. In base a convenzioni da stipularsi tra Ia Regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisione private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca, occitanica.