Art. 19. Intervento speciale 1. Per il biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un fondo speciale di Euro 1.000.000,00 quale fondo economico speciale per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attivita': a) recupero delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle lingue di interesse della presente legge. Ogni cittadino residente nel territorio regionale puo' ottenere dai propri comuni il rimborso delle spese per il cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi dell'Art. 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, purche' comprovabile della autenticita' della richiesta; b) indagine nell'intero territorio regionale, con modalita' di censimento, della popolazione alloglotta; c) catalogazione e archiviazione delle parlate locali dei comuni di cui all'Art. 1 della presente legge. L'intervento, da ritenersi urgente per la conservazione di forme espressive a rischio di estinzione, verra' realizzato dagli Istituti culturali e dalle associazioni riconosciute. Lo stesso intervento va successivamente esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere; d) finanziamento a province e comuni per studio, progettazione e installazione di segnaletica stradale verticale bilingue, di toponomastica viaria e stradale bilingue, di recupero dei toponimi antichi in uso nel linguaggio popolare; e) agevolazioni speciali, mediante contributi a fondo perduto per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.