Art. 19.
                         Intervento speciale
    1.  Per  il  biennio 2003-2004 la Regione Calabria costituisce un
fondo  speciale  di  Euro 1.000.000,00 quale fondo economico speciale
per un piano di intervento finalizzato alle seguenti attivita':
      a) recupero  delle forme originali dei nomi e dei cognomi delle
lingue  di  interesse  della presente legge. Ogni cittadino residente
nel  territorio regionale puo' ottenere dai propri comuni il rimborso
delle  spese  per  il  cambio anagrafico del nome e cognome, ai sensi
dell'Art.   11   della   legge  15 dicembre  1999,  n.  482,  purche'
comprovabile della autenticita' della richiesta;
      b) indagine  nell'intero territorio regionale, con modalita' di
censimento, della popolazione alloglotta;
      c) catalogazione  e  archiviazione  delle  parlate  locali  dei
comuni  di  cui  all'Art.  1  della  presente legge. L'intervento, da
ritenersi  urgente per la conservazione di forme espressive a rischio
di  estinzione,  verra'  realizzato  dagli Istituti culturali e dalle
associazioni  riconosciute.  Lo  stesso intervento va successivamente
esteso alle presenze linguistiche nei luoghi dell'emigrazione estere;
      d) finanziamento  a province e comuni per studio, progettazione
e  installazione  di  segnaletica  stradale  verticale  bilingue,  di
toponomastica  viaria  e  stradale bilingue, di recupero dei toponimi
antichi in uso nel linguaggio popolare;
      e) agevolazioni  speciali,  mediante contributi a fondo perduto
per l'installazione di insegne pubblicitarie bilingue.