Art. 2.
                    Definizione di bene culturale
    1.  In attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dell'Art.
56,  lettera  r)  dello statuto regionale e in armonia con i principi
generali   stabiliti   dagli   organismi   europei  e  internazionali
costituiscono  bene  culturale  dei  comuni  di  cui all'Art. 1 della
presente  legge,  la  lingua,  il  patrimonio  letterario, storico ed
archivistico,  il  rito  religioso,  il  canto,  la musica e la danza
popolare,   il   teatro,  le  arti  figurative  e  l'arte  sacra,  le
peculiarita'   urbanistiche,   architettoniche   e  monumentali,  gli
insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e
religiose  storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il
costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione
dei  prodotti  agro-alimentari,  la  gastronomia  tipica, e qualsiasi
altro aspetto della cultura materiale e sociale.