Art. 2. Definizione di bene culturale 1. In attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, dell'Art. 56, lettera r) dello statuto regionale e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali costituiscono bene culturale dei comuni di cui all'Art. 1 della presente legge, la lingua, il patrimonio letterario, storico ed archivistico, il rito religioso, il canto, la musica e la danza popolare, il teatro, le arti figurative e l'arte sacra, le peculiarita' urbanistiche, architettoniche e monumentali, gli insediamenti abitativi antichi, le istituzioni educative, formative e religiose storiche, le tradizioni popolari, la cultura materiale, il costume popolare, l'artigianato tipico e artistico, la tipicizzazione dei prodotti agro-alimentari, la gastronomia tipica, e qualsiasi altro aspetto della cultura materiale e sociale.