Art. 21.
                       Tutela socio-economica
    1.  La  tutela delle comunita' linguistiche e culturali regionali
riguarda anche gli interessi socio-economici e ambientali che formano
il   presupposto  della  loro  esistenza  e  conservazione.  Di  tale
interesse  la  Regione  Calabria  tiene  conto  nella  preparazione e
approvazione  dei  piani regionali di sviluppo, dei piani regolatori,
dei  piani  dell'edilizia  residenziale  e  dell'edilizia economica e
popolare,  nella  elaborazione  di piani di salvaguardia ambientale e
forestale,  nel  consolidamento  e ampliamento del sistema stradale e
viario.
    2.  I  piani di programmazione economica, sociale e urbanistica e
la  loro  esecuzione  nei  territori abitati dalle popolazioni di cui
alla  presente legge devono attenersi al principio di non alterare il
carattere etnico e culturale dei territori.