Art. 22. Patrimonio artistico religioso 1. Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della chiesa di liturgia greca, nell'ambito della presente legge, sara' istituito un apposito fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi vigenti in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.