Art. 22.
                   Patrimonio artistico religioso
    1.  Per  gli  edifici  sacri  e i luoghi di culto della chiesa di
liturgia  greca, nell'ambito della presente legge, sara' istituito un
apposito  fondo speciale per completare, compatibilmente con le leggi
vigenti  in materia di vincoli e tutela, l'opera di orientalizzazione
dell'architettura e dell'iconografia sacra orientale.