Art. 25. Norma finanziaria e finale 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Art. 10 della presente legge, determinati per l'esercizio 2003 in Euro 200.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo. 2. La disponibilita' finanziaria di cui al comma precedente e' utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'Art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. 3. Per gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi relativi e' assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con Ia legge finanziaria di accompagnamento. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 30 ottobre 2003 CHIARAVALLOTI