Art. 25.
                     Norma finanziaria e finale
    1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'Art.  10  della
presente  legge, determinati per l'esercizio 2003 in Euro 200.000,00,
si  provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato
di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a fondi per
provvedimenti  legislativi  in corso di approvazione recanti spese di
parte  corrente  il  cui  stanziamento  viene  ridotto  del  medesimo
importo.
    2.  La  disponibilita'  finanziaria di cui al comma precedente e'
utilizzata  nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa
a carico dell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del
bilancio  2003.  La  giunta  regionale e' autorizzata ad apportare le
conseguenti  variazioni al documento tecnico di cui all'Art. 10 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
    3.  Per  gli anni successivi la copertura degli oneri legislativi
relativi  e' assicurata con l'approvazione del bilancio di previsione
annuale e con Ia legge finanziaria di accompagnamento.
    4.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione Calabria.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 30 ottobre 2003
                            CHIARAVALLOTI