Art. 3.
                        Insegnamento bilingue
    1. I criteri generali per l'attuazione dell'Art. 4 della legge n.
482  sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri
decreti.
    2.  La  Regione  Calabria  li adotta e si adopera affinche' nelle
scuole  di  ogni  ordine  e  grado nei comuni di cui all'Art. 1 della
presente  legge  venga  istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito
delle  attivita'  didattiche  e  formative  e  in ossequio alle leggi
nazionali sull'istruzione.