Art. 3. Insegnamento bilingue 1. I criteri generali per l'attuazione dell'Art. 4 della legge n. 482 sono indicati dal Ministero della pubblica istruzione con propri decreti. 2. La Regione Calabria li adotta e si adopera affinche' nelle scuole di ogni ordine e grado nei comuni di cui all'Art. 1 della presente legge venga istituito l'insegnamento bilingue nell'ambito delle attivita' didattiche e formative e in ossequio alle leggi nazionali sull'istruzione.