Art. 6.
                     Dimensionamento scolastico
    1.  Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione  degli  organici  funzionali  dei singoli istituti nei
comuni  di  cui all'Art. 1 della presente legge, visto il comma 3 del
decreto  del  Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233,
e'  prioritariamente  consentita  la  verticalizzazione aggregata per
aree contigue e omogenee.