Art. 6. Dimensionamento scolastico 1. Per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti nei comuni di cui all'Art. 1 della presente legge, visto il comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, e' prioritariamente consentita la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.