Art. 7.
                      Corsi di alfabetizzazione
    1.  La  regione,  nel  quadro  degli  interventi  previsti  dalla
presente  legge,  sostiene le attivita' di insegnamento, formazione e
ricerca   promosse   dal   sistema  universitario  regionale  per  la
valorizzazione della lingua e della cultura delle minoranze albanesi,
grecaniche ed occitaniche della Calabria.
    2.  La  Regione Calabria al fine di agevolare gli obiettivi della
presente   legge   programma   in  tutto  il  territorio  dei  comuni
interessati corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli
enti  pubblici  di  cui  gli articoli 7, 8, 9 della legge 15 dicembre
1999, n. 482.
    3.  Puo' istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione linguistica
per  tutti  i  cittadini  dei comuni di cui all'Art. 1 della presente
legge,  affidandone la gestione ad Istituti scolastici, enti pubblici
o ad associazioni riconosciute.
    4.  Puo' istituire scuole speciali per la formazione di operatori
linguistici  e  turistici,  per  la  formazione artistica e musicale,
l'artigianato  tipico e ogni altra attivita' di formazione scolastica
pubblica  tesa  alla promozione e alla valorizzazione della comunita'
linguistica e culturale.