Art. 8.
          Comitato regionale per le minoranze linguistiche
    1.  Per la programmazione delle attivita' previste dalla presente
legge,  per  la  finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e
alla  valorizzazione  delle  comunita'  linguistiche  e' istituito un
comitato  regionale  per  le  minoranze  linguistiche  della Calabria
composto da:
      a) Assessore alla cultura o suo delegato;
      b) quattro  sindaci dei comuni albanesi, due sindaci dei comuni
grecanici, il sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza
dei sindaci;
      c) quattro  personalita' parlanti le lingue oggetto di tutela e
indicati   dall'albo  delle  associazioni,  di  cui:  due  di  lingua
albanese, uno di lingua greca e uno di lingua occitanica;
      d) due  esperti  scelti tra le discipline linguistiche storiche
e/o antropologiche delle Universita' di Cosenza e Reggio Calabria.
    2.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto del Presidente della
giunta  regionale  su  designazione dell'organo competente e resta in
carica  per  la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque
prorogati fino all'insediamento del nuovo comitato.
    3.  Le  riunioni sono presiedute dall'assessore alla cultura o da
un suo delegato.
    4.  La  partecipazione  alle  sedute  non  da'  diritto  ad alcun
compenso.  Il rimborso delle spese per gli aventi diritto e' a carico
del bilancio regionale.
    5.  Le  funzioni  di  segreteria  del  comitato sono svolte da un
funzionario  dell'assessorato  alla  cultura di livello non inferiore
alla categoria D.
    6.  Il  comitato  elabora  la proposta di programma annuale delle
attivita' educative e culturali per la valorizzazione delle comunita'
alloglotte.
    7.  Il  comitato  valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla
Regione   tenendo   conto  delle  disponibilita'  finanziarie,  della
produttivita'  degli interventi distribuendo equamente le risorse tra
le tre comunita' linguistiche.