Art. 8. Comitato regionale per le minoranze linguistiche 1. Per la programmazione delle attivita' previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunita' linguistiche e' istituito un comitato regionale per le minoranze linguistiche della Calabria composto da: a) Assessore alla cultura o suo delegato; b) quattro sindaci dei comuni albanesi, due sindaci dei comuni grecanici, il sindaco di Guardia Piemontese proposti dalla Conferenza dei sindaci; c) quattro personalita' parlanti le lingue oggetto di tutela e indicati dall'albo delle associazioni, di cui: due di lingua albanese, uno di lingua greca e uno di lingua occitanica; d) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Universita' di Cosenza e Reggio Calabria. 2. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo comitato. 3. Le riunioni sono presiedute dall'assessore alla cultura o da un suo delegato. 4. La partecipazione alle sedute non da' diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto e' a carico del bilancio regionale. 5. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato alla cultura di livello non inferiore alla categoria D. 6. Il comitato elabora la proposta di programma annuale delle attivita' educative e culturali per la valorizzazione delle comunita' alloglotte. 7. Il comitato valuta le proposte ed i progetti pervenuti alla Regione tenendo conto delle disponibilita' finanziarie, della produttivita' degli interventi distribuendo equamente le risorse tra le tre comunita' linguistiche.