Art. 10. Funzioni delegate 1. Il CORECOM esercita le funzioni ad esso delegate, mediante la stipula di apposite convenzioni, dall'autorita' ai sensi dell'Art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997. 2. Il CORECOM esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal Ministero per le comunicazioni, dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da altri Ministeri, nonche' da altri enti, mediante stipula di apposite convenzioni. 3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio, sono sottoscritte dal presidente del CORECOM, dal presidente del consiglio regionale e dal presidente della giunta regionale.