Art. 10.
                          Funzioni delegate
    1.  Il CORECOM esercita le funzioni ad esso delegate, mediante la
stipula di apposite convenzioni, dall'autorita' ai sensi dell'Art. 1,
comma 13, della legge n. 249/1997.
    2.  Il  CORECOM esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal
Ministero  per  le  comunicazioni, dalla commissione parlamentare per
l'indirizzo  generale  e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da
altri  Ministeri, nonche' da altri enti, mediante stipula di apposite
convenzioni.
    3.  Le  convenzioni  di  cui  ai  commi  1  e 2, nelle quali sono
specificate  le  singole funzioni delegate e le risorse assegnate per
il  loro esercizio, sono sottoscritte dal presidente del CORECOM, dal
presidente  del  consiglio  regionale  e  dal presidente della giunta
regionale.