Art. 11.
                 Modalita' di esercizio della delega
    1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e
nel   rispetto   dei  principi  e  dei  criteri  direttivi  stabiliti
dall'autorita'  al  fine  di  assicurare  il necessario coordinamento
nell'intero  territorio  nazionale dei compiti ad essa affidati dalla
legge n. 249/1997.