Art. 15. Finanziamento 1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti dccli stanziamenti disposti dal bilancio del consiglio regionale. 2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'autorita' e gli altri soggetti di cui all'Art. 10 nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorita' e dagli altri soggetti di cui all'Art. 10 sono iscritte nel bilancio regionale.