Art. 15.
                            Finanziamento
    1.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  proprie il CORECOM dispone
della  dotazione  finanziaria  ad  esso  assegnata e nei limiti dccli
stanziamenti disposti dal bilancio del consiglio regionale.
    2.  Per  l'esercizio  delle  funzioni delegate il CORECOM dispone
delle  risorse concordate con l'autorita' e gli altri soggetti di cui
all'Art.  10  nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le
risorse  assegnate e trasferite dall'autorita' e dagli altri soggetti
di cui all'Art. 10 sono iscritte nel bilancio regionale.