Art. 16.
                  Gestione economica e finanziaria
    1.  Nell'ambito  delle previsioni contenute nel programma annuale
di  attivita'  di  cui  all'Art.  12 e della corrispondente dotazione
finanziaria  iscritta in bilancio, il CORECOM ha autonomia gestionale
e  operativa.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni
regionali in materia di amministrazione e contabilita'.
    2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa
del   programma   annuale   di   attivita'  sono  di  competenza  del
responsabile   della   struttura  di  assistenza,  sulla  base  degli
indirizzi impartiti dal CORECOM.