Art. 16. Gestione economica e finanziaria 1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attivita' di cui all'Art. 12 e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CORECOM ha autonomia gestionale e operativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e contabilita'. 2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attivita' sono di competenza del responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal CORECOM.