Art. 18. Norma finanziaria 1. Alle spese per le attivita' e il funzionamento del CORECOM, istituito dalla presente legge, si provvede, per l'anno 2003 e seguenti, con le apposite risorse stanziate all'UPB 5.0.1.01.169 «Funzionamento consiglio regionale».