Art. 18.
                          Norma finanziaria
    1.  Alle  spese  per le attivita' e il funzionamento del CORECOM,
istituito  dalla  presente  legge,  si  provvede,  per  l'anno 2003 e
seguenti,  con  le  apposite  risorse  stanziate all'UPB 5.0.1.01.169
«Funzionamento consiglio regionale».