Art. 3.
                          Incompatibilita'
    1.   I   componenti  del  CORECOM  sono  soggetti  alle  seguenti
incompatibilita':
      a) membro  del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei
consigli  e delle giunte regionali e provinciali, membro dei consigli
e delle giunte di comuni con piu' di 15.000 abitanti;
      b) presidente,  amministratore,  componente di organi direttivi
di  enti  pubblici  economici e non, qualora l'incarico sia assunto a
seguito  di  nomina  governativa,  parlamentare, dei consigli o delle
giunte regionali, provinciali e comunali;
      c) amministratore,  socio  azionista  o  dipendente  di imprese
pubbliche  o  private  operanti  nel  settore radiotelevisivo o delle
telecomunicazioni,    della    pubblicita',    dell'editoria    anche
multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della
programmazione a livello sia nazionale sia locale;
      d) titolare  di rapporti di collaborazione o consulenza in atto
con i soggetti di cui alla lettera c);
      e) dipendente della Regione Lombardia.
    2.  Non  ricorrono  le  ipotesi  di incompatibilita' previste dal
comma  1,  lettere  c)  ed e) per i dipendenti di imprese pubbliche e
private  e  per  i  dipendenti  della  Regione Lombardia, qualora gli
stessi siano collocati in aspettativa o fuori ruolo.