Art. 6.
                       Funzioni del presidente
    1. Il presidente del CORECOM:
      a) rappresenta  il  comitato  e  cura  l'esecuzione  delle  sue
deliberazioni;
      b) convoca  il  comitato,  determina  l'ordine del giorno delle
sedute,  le  presiede,  ne  sottoscrive  i  verbali  e  le  eventuali
deliberazioni in esse adottate;
      c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorita'.
    2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le relative
funzioni  sono  esercitate da uno dei vice presidenti, secondo quanto
disposto dal regolamento interno ai sensi dell'Art. 7.