Art. 6. Funzioni del presidente 1. Il presidente del CORECOM: a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate; c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorita'. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate da uno dei vice presidenti, secondo quanto disposto dal regolamento interno ai sensi dell'Art. 7.