(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita' della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalita' gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'Art. 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'Art. 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 settembre 2004.