(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Piemonte,  al  fine di tutelare la sicurezza dei
cittadini  della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare
l'ambiente  e  di incentivare lo sviluppo del turismo nelle localita'
della  costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo
la  strada  statale  33,  e  di  ridurre, contestualmente, i tempi di
percorrenza  delle  merci  trasportate con la modalita' gomma, assume
l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'Art. 5, del pagamento del
pedaggio  autostradale  degli  autoveicoli pesanti di cui all'Art. 2,
adibiti  al  trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi,
obbligatoriamente  deviati  sulla  autostrada  A/26  lungo  le tratte
Gravellona Toce - Castelletto Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero,
nei  due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 10 giugno ed
il 30 settembre 2004.