Art. 2.
                             Definizioni
    1.  Sono  considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente
legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'Art.
54,  comma  1,  lettere  d),  e), h), i) e n) nonche' gli autoveicoli
immatricolati   per   trasporti  specifici  ed  autoveicoli  per  usi
speciali,  previsti  dagli  articoli  10  e  54, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).