Art. 2. Definizioni 1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'Art. 54, comma 1, lettere d), e), h), i) e n) nonche' gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).