Art. 4.
                          Pagamento pedaggi
    1.  La  giunta  regionale con proprio provvedimento disciplina le
modalita' di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.
    2.  La  liquidazione  della  spesa  e'  disposta  dal  competente
dirigente  dell'assessorato  ai  trasporti  in  favore della societa'
concessionaria della autostrada A/26.