Art. 5.
                          Norma finanziaria
    1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata
la spesa di Euro 155.000,00 per l'anno 2004.
    2.  Alla  copertura  finanziaria  per  l'anno 2004 si provvede ai
sensi  dell'Art.  30  della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge
finanziaria per l'anno 2003).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 6 ottobre 2003
                                GHIGO