Art. 5. Norma finanziaria 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata la spesa di Euro 155.000,00 per l'anno 2004. 2. Alla copertura finanziaria per l'anno 2004 si provvede ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 6 ottobre 2003 GHIGO