Art. 2. Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione competente, adotta un regolamento attuativo in merito: a) alla classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo; b) alla disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'Art. 1; c) alla vigilanza sui lavori di costruzione; d) al collaudo e all'esercizio dell'opera; e) alle competenze relative al catasto degli invasi di cui all'Art. 3, comma 2; f) alle competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie; g) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.