Art. 2.
                      Regolamento di attuazione
    1.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta  regionale,  sentita  la  commissione  competente,  adotta  un
regolamento attuativo in merito:
      a) alla  classificazione  in  categorie  degli  sbarramenti  di
ritenuta e relativi bacini di accumulo;
      b) alla   disciplina   relativa  alle  autorizzazioni  ed  alle
esclusioni delle opere di cui all'Art. 1;
      c) alla vigilanza sui lavori di costruzione;
      d) al collaudo e all'esercizio dell'opera;
      e) alle  competenze  relative  al  catasto  degli invasi di cui
all'Art. 3, comma 2;
      f) alle competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie
sanzionatorie;
      g) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.