Art. 6.
                           S a n z i o n i
    1.  Salvo  che  il  fatto  non costituisca reato, si applicano le
seguenti sanzioni:
      a) da  euro  millecinquecento  a euro 8 mila per coloro i quali
non  presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo
di cui all'Art. 4, comma 1;
      b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali
realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale
di cui all'Art. 1, senza l'autorizzazione regionale;
      c) da  euro  cinquecento  a  euro  5  mila  per  coloro i quali
realizzano  opere  di  competenza  regionale  di  cui  all'Art.  1 in
difformita' al progetto approvato;
      d) da  euro  duecentocinquanta  a  euro  duemilacinquecento per
coloro  i  quali  gestiscono  opere  di  competenza  regionale di cui
all'Art. 1 senza rispettare prescrizioni dettate con l'autorizzazione
e durante l'esercizio.
    2.  All'accertamento  ed alla contestazione delle violazioni alle
norme della presente legge, provvede la polizia municipale del comune
ove  sono  localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli
accertatori  provvedono,  altresi',  ricorrendo  i presupposti di cui
agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale) e successive modificazioni, al sequestro cautelare
degli  impianti  e  dei manufatti. Il pagamento delle sanzioni di cui
alla  presente  legge  non  esclude  l'obbligo  di  osservanza  delle
eventuali prescrizioni imposte.