Art. 6. S a n z i o n i 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all'Art. 4, comma 1; b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'Art. 1, senza l'autorizzazione regionale; c) da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui all'Art. 1 in difformita' al progetto approvato; d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'Art. 1 senza rispettare prescrizioni dettate con l'autorizzazione e durante l'esercizio. 2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresi', ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento delle sanzioni di cui alla presente legge non esclude l'obbligo di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte.