Art. 2.
                             Definizioni
    1.  Si definiscono «distretti rurali» i sistemi produttivi locali
di  cui  all'Art.  36,  comma  1,  della legge 5 ottobre 1991, n. 317
(Interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese),
caratterizzati da identita' storica e territoriale omogenea derivante
dall'integrazione  tra  attivita'  agricole e alire attivita' locali,
nonche'   dalla   produzione   di   beni  e  servizi  di  particolare
specificita,  coerenti  con  le  iradizioni e le vocazioni naturali e
territoriali.
    2. Si definiscono «distretti agroalimentari di qualita» i sistemi
produttivi  locali caratterizzati da significativa presenza economica
e  da  interrelazione  e  interdipendenza  produttiva  delle  imprese
agricole   e   agroalimentari,  nonche'  da  una  o  piu'  produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o
nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
    3.   Si   definiscono  «progetti  di  innovazione  le  iniziative
aziendali,  interaziendali  o  di  servizio finalizzate ad accrescere
l'interrelazione  e  l'interdipendenza produttiva ed economica tra le
imprese del distretto e tra queste ed il territorio, come individuate
dalla  giunta  regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.