Art. 2. Definizioni 1. Si definiscono «distretti rurali» i sistemi produttivi locali di cui all'Art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identita' storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attivita' agricole e alire attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni e servizi di particolare specificita, coerenti con le iradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 2. Si definiscono «distretti agroalimentari di qualita» i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 3. Si definiscono «progetti di innovazione le iniziative aziendali, interaziendali o di servizio finalizzate ad accrescere l'interrelazione e l'interdipendenza produttiva ed economica tra le imprese del distretto e tra queste ed il territorio, come individuate dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.