Art. 3. Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali 1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere le seguenti caratteristiche: a) presenza di un insieme di attivita' e funzioni diversificate, quali l'agricoltura, l'agriturismo, il turismo rurale, l'artigianato e la piccola industria, aventi una base comune territoriale ed in grado di valorizzare le risorse produttive, culturali ed ambientali locali; b) la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulta coerente con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, caratterizza l'identita' dei luoghi ed e significativa a livello dell'economia locale; c) e' presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori; d) una parte rilevante deIl'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonche' dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale e soddisfatta dall'offerta locale; e) esiste un'integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici; f) sorio disponibili le risorse aziendali necessarie per attivita' di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonche' di tutela del territorio e del paesaggio rurale; g) le istituzioni locali sono interessate alla realta' distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le !mprese agricole e con quelle di altri settori locali.