Art. 3.
         Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali
    1.  Ai  fini della loro individuazione, i distretti rurali devono
possedere le seguenti caratteristiche:
      a) presenza   di   un   insieme   di   attivita'   e   funzioni
diversificate, quali l'agricoltura, l'agriturismo, il turismo rurale,
l'artigianato   e  la  piccola  industria,  aventi  una  base  comune
territoriale  ed  in  grado  di  valorizzare  le  risorse produttive,
culturali ed ambientali locali;
      b) la  produzione  agricola  realizzata  nell'area distrettuale
risulta   coerente  con  i  valori  ambientali  e  paesaggistici  dei
territori,  caratterizza  l'identita' dei luoghi ed e significativa a
livello dell'economia locale;
      c) e'  presente  un  sistema  consolidato  di  relazioni tra le
imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;
      d) una   parte   rilevante   deIl'innovazione   tecnologica  ed
organizzativa delle imprese agricole, nonche' dell'assistenza tecnica
ed   economica   e   della  formazione  professionale  e  soddisfatta
dall'offerta locale;
      e) esiste  un'integrazione  tra  produzione agricola e fenomeni
culturali e turistici;
      f) sorio   disponibili  le  risorse  aziendali  necessarie  per
attivita'  di  valorizzazione  dei prodotti agricoli e del patrimonio
rurale  e forestale, nonche' di tutela del territorio e del paesaggio
rurale;
      g) le   istituzioni   locali   sono  interessate  alla  realta'
distrettuale   ed  a  stabilire  rapporti  di  tipo  collaborativo  e
convenzionale  con  le !mprese agricole e con quelle di altri settori
locali.