Art. 4.
            Requisiri per l'individuazione dei distretti
                     agroalimentari di qualita'
    1.  Ai fini della loro individuazione, i distretti agroalimentari
di qualita devono possedere le seguenti caratteristiche:
      a) sono   realizzati  uno  o  piu'  prodotti  merceologicamente
omogenei,  certificati  e  tutelati ai sensi della vigente normativa,
tradizionali  o  tipici,  Ia  cui  produzione risulta significativa a
livello dell'economia agroalimentare regionale;
      b) e'  presente  un  sistema  consolidato  di  relazioni tra le
imprese agricole ed agroalimentari;
      c) una   parte   rilevante   dell'innovazione   tecnologica  ed
organizzativa  delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari,
nonche'  dell'assistenza  tecnica  ed  economica  e  della formazione
professionale e' soddisfatta dall'offerta locale;
      d) esiste   un'integrazione  tra  produzione  agroalimentare  e
fenomeni culturali e turistici;
      e) le   istituzioni   locali   sono  interessate  alla  realta'
distrettuale   ed  a  stabilire  rapporti  di  tipo  collaborativo  e
convenzionale con le imprese agricole e agroalimentari.