Art. 4. Requisiri per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualita' 1. Ai fini della loro individuazione, i distretti agroalimentari di qualita devono possedere le seguenti caratteristiche: a) sono realizzati uno o piu' prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, tradizionali o tipici, Ia cui produzione risulta significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale; b) e' presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari; c) una parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonche' dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale e' soddisfatta dall'offerta locale; d) esiste un'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici; e) le istituzioni locali sono interessate alla realta' distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agroalimentari.