Art. 6.
                  Piano di distretto: elaborazione
    1.  La  provincia  competente  per territorio oppure le province,
d'intesa  tra  loro,  qualora  il  distretto  comprenda  territori di
diverse  province, elaborano il piano di distretto, entro centottanta
giorni dall'individuazione del distretto stesso.
    2.  La  provincia  oppure  le  province interessate assicurano la
partecipazione   delle  istituzioni  locali  e  delle  rappresentanze
economiche  e  sociali  del  terntorio  distrettuale  mediante  forme
permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione.