Art. 6. Piano di distretto: elaborazione 1. La provincia competente per territorio oppure le province, d'intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse province, elaborano il piano di distretto, entro centottanta giorni dall'individuazione del distretto stesso. 2. La provincia oppure le province interessate assicurano la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del terntorio distrettuale mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione.