Art. 9. Supporto tecnico 1. La Regione si avvale per l'attuazione della presente legge della collaborazione dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), assicurando altnesi' un supporto tecnico alle province. 2. La Regione, a tale fine, stipula apposita convenzione con l'IRES.