Art. 9.
                          Supporto tecnico
      1.  La  Regione si avvale per l'attuazione della presente legge
della  collaborazione  dell'Istituto di ricerche economiche e sociali
del  Piemonte  (IRES),  assicurando altnesi' un supporto tecnico alle
province.
    2.  La  Regione,  a  tale  fine, stipula apposita convenzione con
l'IRES.