Art. 2. Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico venatori provinciali 1. Il termine previsto dall'Art. 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 e' rideterminato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. 2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che le province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui all'Art. 9, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», la giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali approvati e trasmessi.