Art. 2.
Rideterminazione del termine per la approvazione dei piani faunistico
                        venatori provinciali

    1. Il termine previsto dall'Art. 2 della legge regionale 4 aprile
2003,   n.  11  e'  rideterminato  al  trentesimo  giorno  successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
    2.  Decorso  il  termine  di cui al comma 1 senza che le province
abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali
con  le  previsioni  di cui all'Art. 9, comma 2 della legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica
e per il prelievo venatorio», la giunta regionale predispone il piano
faunistico  venatorio  regionale,  tenuto  conto dei piani faunistico
venatori provinciali approvati e trasmessi.