Art. 2. Proroga di termini 1. I termini per l'utilizzazione dei contributi concessi agli enti locali con i riparti degli anni 2000, 2001 e 2002, per lavori di impiantistica sportiva di cui alla legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, Art. 2, lettere a) e c), sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Campania. Decorsi tali termini, i contributi sono revocati. 2. La proroga di cui al comma 1 e' concessa anche per riparti di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 e 18 ottobre 1989, n. 21.