Art. 2.
                         Proroga di termini
    1.  I  termini  per  l'utilizzazione dei contributi concessi agli
enti locali con i riparti degli anni 2000, 2001 e 2002, per lavori di
impiantistica  sportiva di cui alla legge regionale 12 dicembre 1979,
n.  42, Art. 2, lettere a) e c), sono prorogati di centottanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge sul Bollettino
ufficiale  della Regione Campania. Decorsi tali termini, i contributi
sono revocati.
    2.  La proroga di cui al comma 1 e' concessa anche per riparti di
cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 e 18 ottobre 1989, n.
21.